Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede l’opzione di voto per corrispondenza per gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero da almeno 3 mesi per motivi di studio, lavoro, cure mediche e per i loro famigliari conviventi,
La dichiarazione di opzione deve essere inoltrata direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., preferibilmente tramite Pec o email ai seguenti indirizzi:
- comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it
- demografico@comune.saleranosullambro.lo.it
oppure anche tramite posta ordinaria o recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato, utilizzando il modulo allegato.
La dichiarazione di opzione, deve essere redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Entro 18 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale in Italia, le ambasciate e i consolati inviano agli elettori presenti nella loro giurisdizione il plico elettorale.
Se entro 14 giorni dal voto nazionale l'elettore non ha ancora ricevuto il plico, può richiedere l'invio o consegna di un secondo plico.
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Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2025, 10:35